Fatti
La signora D., nata nel 1936, è ricoverata presso il centro di assistenza X a causa di una tetraparesi dovuta a un aneurisma cerebrale. Suo marito ha richiesto alla cassa di compensazione del Cantone di Zugo il rimborso dei costi per i trasporti occasionali di sua moglie con il taxi Tixi dal centro di assistenza alla sua casa. La cassa di compensazione ha respinto la richiesta, in quanto ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. b LAINF sono considerati costi supplementari dovuti a disabilità solo quelli per i trasporti al luogo di trattamento medico più vicino. Il marito ha presentato un reclamo, accolto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che la limitazione dei costi di trasporto deducibili ai soli trasporti al luogo di trattamento medico più vicino, prevista dall'art. 17 cpv. 1 lett. b LAINF, è legittima. Il legislatore, con l'art. 3 cpv. 4 lett. g LPC, ha voluto consentire la deduzione dei costi supplementari dovuti a disabilità per le spese di…