Fatti
Parti: Ricorrente (Hilti Aktiengesellschaft) e convenuta (Milwaukee Electric Tool Corporation).
Tribunale: Tribunale di commercio del Canton Berna, decisione del 1° ottobre 2007.
Fatto principale: La ricorrente è titolare del marchio svizzero di colore rosso (RAL 3020) per valigette per attrezzi e di un marchio internazionale tridimensionale per valigette metalliche. Ha citato in giudizio la convenuta per vietarle di offrire o pubblicizzare martelli perforatori con valigette rosse. La convenuta ha presentato una domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità dell'estensione svizzera del marchio internazionale.
Decisione intermedia: Il Tribunale di commercio ha determinato i cerchi rilevanti di traffico e ha ordinato due indagini per verificare l'efficacia distintiva del marchio.
Ricorso: La ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale contro la decisione intermedia, sostenendo che essa comportava un danno legale irreparabile.
Legge
Secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, possono essere impugnati i provvedimenti preliminari o interinali autonomamente impugnabili, se possono causare un danno irreparabile. Tale danno deve essere di natura legale e non può essere o non può essere completamente sanato da una decisione finale favorevole.
La ricorrente ha sostenuto che la decisione interinale costituiva un danno legale, poiché il prolungamento della procedura e la conseguente ulteriore diffusione dei prodotti presunti contraffattori potevano portare a una confusione di mercato o di attribuzione. Il Tribunale federale non ha seguito questa argomentazione, poiché i danni menzionati erano di natura fattuale e non rientravano nell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Il Tribunale federale ha sottolineato che deve sussistere un danno legale ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che non possa essere più sanato da…