Fatti
In questo caso si trattava di provvedimenti di pagamento supplementare della cassa di compensazione del Cantone di San Gallo nei confronti della ditta [F. AG] e del suo presidente del consiglio di amministrazione A. La cassa di compensazione aveva obbligato l'azienda e [A.] al pagamento di contributi paritetici (AVS/AI/IPG/AD/CAF) per gli anni dal 1978 al 1982 per un totale di circa 425.000 franchi. A tal fine si era basata sui conteggi dei premi dell'Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) e aveva determinato la differenza rispetto alle somme salariali già fatturate. La cassa di compensazione aveva privato i provvedimenti dell'effetto sospensivo in base all'art. 97 cpv. 2 LAVS.
[A.] e la ditta [F. AG] hanno impugnato i provvedimenti di pagamento supplementare e hanno chiesto il ripristino dell'effetto sospensivo. Il tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo ha ripristinato l'effetto sospensivo, in quanto dall'esecuzione immediata dei provvedimenti sarebbe derivato un danno irreparabile per entrambi i ricorrenti.
La cassa di compensazione ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo con la richiesta di annullamento delle decisioni di prima istanza. Ha motivato questo ricorso affermando che l'azienda e [A.] in base alle loro attività impiegavano nettamente più dipendenti di quanto risultasse dai manifesti errati conteggi AVS. Per la sottrazione dell'effetto sospensivo erano state determinanti le esperienze con l'azienda e A.
Legge
Il Tribunale federale ha affermato che nella regolamentazione dell'effetto sospensivo nella giustizia amministrativa devono essere ponderati due interessi contrapposti: da un lato l'interesse del cittadino all'effetto sospensivo, dall'altro l'interesse della collettività all'esecuzione immediata di un provvedimento.
Con l'art. 97 cpv. 2 LAVS, il legislatore ha consentito alle casse di compensazione, in deroga al principio secondo cui l'effetto sospensivo dei ricorsi contro provvedimenti che obbligano a una prestazione patrimoniale non deve essere sottratto, di privare i ricorsi contro i provvedimenti contributivi dell'effetto sospensivo. L'interesse pubblico all'esecuzione immediata del provvedimento contributivo sussiste quando, in considerazione della situazione finanziaria del contribuente, appare giustificato il pericolo di una perdita di contributi.
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