Fatti

[A.], nato nel 1953, è affetto da oligofrenia a livello di imbecillità e soffre di gravi disturbi motori. Dopo la morte dei suoi genitori, è stato posto sotto tutela e affidato a una educatrice specializzata, signora X. Nel 1986, sono state sollevate preoccupazioni riguardo al suo stato di salute e al suo collocamento presso la signora X. È stata ordinata una perizia medica, che ha raccomandato un cambiamento del contesto di vita se i rapporti tra la signora X. e il Centro di ... non fossero migliorati. In mancanza di un accordo, il giudice di pace ha ordinato il collocamento provvisorio e definitivo di [A.] presso il Centro di ..., contro il parere della signora X.

La signora X. ha fatto ricorso contro questa decisione presso la Camera delle tutele del Tribunale cantonale vodese, che ha respinto il suo ricorso. La signora X. ha quindi fatto ricorso in riforma al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha prima esaminato l'ammissibilità del ricorso, concludendo che le disposizioni sulla privazione della libertà a fini di assistenza (art. 397a e seguenti CC) si applicavano al caso in questione, nonostante l'argomento dell'autorità cantonale secondo cui, non essendo mai stato in grado di vivere in modo autonomo, il collocamento di [A.] non costituiva una privazione della libertà.

Nel merito, il Tribunale federale ha confermato che il principio di proporzionalità si applicava, ma che in questo caso non era possibile alcuna altra misura meno coercitiva, poiché [A.] non aveva più parenti in grado di occuparsi di lui in modo efficace. Il Tribunale ha anche…