Fatti
Il ricorrente X. ha presentato un ricorso al Tribunale federale contro una decisione del Tribunale superiore di Appenzello Esterno. Il Tribunale superiore aveva respinto la sua richiesta di assistenza giudiziaria gratuita. Il Tribunale federale doveva valutare se il presupposto della non infondatezza ai sensi dell'art. 117 lett. b CPC fosse soddisfatto, in modo che X. avesse diritto all'assistenza giudiziaria gratuita. In linea di principio, il presupposto del diritto all'assistenza, ovvero la non infondatezza, deve essere esaminato indipendentemente dal ruolo delle parti. Anche al convenuto può essere richiesto di riconoscere pretese manifestamente fondate e di non litigare senza senso. Tuttavia, nella procedura di impugnazione la situazione si presenta diversamente: qui la posizione giuridica del convenuto ricorrente può difficilmente essere considerata priva di prospettive, se è stata tutelata dal tribunale in primo grado. Di norma, pertanto, la non infondatezza delle richieste del convenuto ricorrente deve essere affermata.Legge
Da questo principio generale, tuttavia, si giustifica una deroga se la decisione impugnata presenta un vizio palese, in particolare un grave errore procedurale, che da solo comporterebbe l'annullamento della decisione. In tal caso, ci si può aspettare che il convenuto ricorrente si…