Fatti
Il caso riguarda la questione se la musicoterapia debba essere considerata una misura pedagogico-terapeutica nell'ambito dell'assicurazione invalidità. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva respinto l'obbligo di prestazione dell'assicurazione invalidità per la musicoterapia, in quanto secondo il servizio medico dell'UFAS questa forma di terapia non rappresenta una prestazione obbligatoria delle casse malati per mancanza di scientificità medica. La Commissione di ricorso AVS del Cantone di Zurigo aveva invece deciso che la musicoterapia costituisce una misura pedagogico-terapeutica ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 lett. c LAMI e dell'art. 8 cpv. 1 lett. c OAI, per la quale l'assicurazione invalidità deve versare contributi.Legge
Il Tribunale federale afferma che per le misure pedagogico-terapeutiche nell'ambito della scuola speciale è determinante il concetto di scienze pedagogiche, non di scienze mediche. È decisivo se prevale l'elemento pedagogico o quello medico. Nel caso in esame prevalgono gli elementi pedagogici, in quanto la musicoterapia mira a migliorare le capacità di comunicazione e di apprendimento e la Direzione dell'educazione del Cantone di…