Fatti
La Agemit AG, Zurigo, gestiva il Fondo di investimento immobiliare svizzero Interswiss. Per gli anni 1960-1967 ha pagato all'Associazione delle società di gestione svizzere di investment trust contributi associativi totali di CHF 131'773.--. Questi contributi li ha addebitati al fondo Interswiss. La Commissione federale delle banche (autorità di vigilanza) ha quindi obbligato la Agemit AG a rimborsare tale importo al fondo entro 30 giorni. La Agemit AG ha presentato un ricorso amministrativo contro questo ordine.Legge
Il Tribunale federale afferma che, sebbene l'autorità di vigilanza debba monitorare il rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento del fondo, non è autorizzata a decidere sulle controversie di diritto civile tra la direzione del fondo e gli investitori. Piuttosto, è competente il giudice civile. Il provvedimento impugnato della Commissione bancaria, che obbliga la Agemit AG a rimborsare i contributi associativi al fondo, va quindi oltre l'ambito di competenza dell'autorità di vigilanza ed è da annullare.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 43 cpv. 2 della Legge federale sui fondi di investimento (LFI), la Commissione bancaria può obbligare la direzione del fondo a prestare una garanzia se i diritti degli investitori sembrano essere messi a rischio. Ciò sarebbe il caso se si potesse presumere con sufficiente probabilità che la Agemit AG ha addebitato indebitamente il fondo con i contributi associativi. La Commissione bancaria deve…