Fatti

Il caso riguarda un reclamo contro un avviso di pignoramento e una misura cautelare preventiva dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di Basilea Città. Il debitore E.F. si è opposto all'avviso di pignoramento del 22 novembre 1988 per il 24 novembre 1988, in quanto questo era stato notificato al suo precedente avvocato, che aveva comunicato all'Ufficio esecuzioni che il mandato non era più in essere. Inoltre, ha chiesto che l'importo di Fr. 443.50 versato al Tribunale civile di Basilea Città per le spese giudiziarie fosse detratto dalla somma del pignoramento. Infine, ha richiesto la sospensione del pignoramento fino alla decisione sulla legittimazione di due avvocati del creditore (o del suo patrimonio).

L'autorità di vigilanza cantonale ha respinto il reclamo, per quanto fosse ammissibile. Il debitore ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha annullato la decisione dell'autorità di vigilanza cantonale. Ha constatato che una successiva sanatoria dell'avviso di pignoramento difettoso è esclusa, in quanto il debitore non ha partecipato al pignoramento. Inoltre, dagli atti non risultava se il pignoramento fosse stato effettivamente eseguito.

Per quanto riguarda la misura cautelare ordinata dall'Ufficio esecuzioni nei confronti della Banca cantonale di Basilea Campagna ai sensi dell'art. 99 LEF, il Tribunale federale l'ha ritenuta inammissibile. Ha affermato che al di fuori delle…