Fatti

In questo caso si trattava della vendita di lamiere sottili da parte dell'azienda A. all'uomo d'affari X. a Teheran. A causa di ritardi e sviluppi politici in Iran, X. recesse dai contratti nel 1981. I suoi diritti li cedette in seguito a un industriale iraniano, che a sua volta li trasferì nel 1984 all'azienda B. a Lucerna.

Nel 1985 l'azienda B. fece causa all'azienda A. per il rimborso delle prestazioni effettuate dall'acquirente nonché per il risarcimento dei danni. La convenuta azienda A. sosteneva che i diritti fossero prescritti.

Legge

Il Tribunale federale respinse il ricorso dell'azienda A. e confermò la sentenza di prima istanza. Esso ha affermato che sia il diritto al rimborso di quanto prestato sia il diritto al risarcimento danni sono soggetti al termine generale di prescrizione di 10 anni ai sensi dell'art. 127 CO.

Il Tribunale federale ha motivato ciò affermando che i diritti derivano dall'art. 109 CO, in quanto il recesso dal contratto non comporta l'annullamento retroattivo del contratto, ma solo una rimodulazione del suo contenuto in un rapporto di liquidazione. Pertanto, entrambi i diritti sono riconducibili indirettamente all'inadempimento contrattuale da parte del debitore e…