Fatti
Il caso riguarda una controversia tra un medico (Dr. G.) e diverse casse malati in merito al rimborso dei costi di trattamento. L'associazione cantonale delle casse malati di Lucerna aveva contestato che le fatture del medico per l'anno 1968 fossero troppo elevate e aveva richiesto una riduzione del 40%. Per le fatture a partire dal 1° maggio 1969, l'associazione aveva richiesto una riduzione del 25%. Il tribunale arbitrale del Cantone di Lucerna aveva dato parzialmente ragione alle casse malati e aveva obbligato il medico a rimborsare il 25% delle fatture presentate negli anni 1968 e 1969. Contro questa decisione, il medico aveva presentato ricorso di diritto amministrativo.Legge
1. Il Tribunale federale delle assicurazioni constata innanzitutto che il tribunale arbitrale del Cantone di Lucerna, in quanto istanza precedente, rientra nel senso dell'art. 105 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria federale (OG). Pertanto, il Tribunale federale delle assicurazioni è vincolato ai fatti accertati dal tribunale arbitrale, a meno che questi non siano manifestamente errati, incompleti o siano stati stabiliti in violazione di disposizioni procedurali essenziali. 2. Il Tribunale federale delle assicurazioni giunge alla conclusione che il tribunale arbitrale aveva torto ad entrare nel merito delle richieste dell'associazione cantonale riguardo alle fatture a partire dal 1° maggio 1969. Ai sensi dell'art. 25 cpv. 4 della Legge federale sull'assicurazione malattie e infortuni (LAMI), a un procedimento arbitrale deve precedere un tentativo di mediazione o di conciliazione. Poiché tale procedimento non era stato svolto per le fatture a partire dal 1° maggio 1969, il tribunale arbitrale non avrebbe dovuto pronunciarsi su di esse. 3. Per quanto riguarda le fatture dell'anno 1968, il Tribunale federale delle assicurazioni conferma la giurisprudenza secondo la quale l'art. 23 LAMI conferisce alle casse malati il diritto di richiedere il rimborso nei confronti di medici che non si sono attenuti al principio di economicità del trattamento. 4. Il Tribunale federale delle assicurazioni spiega che il diritto di rimborso delle casse malati ai sensi dell'art. 47 cpv. 2 LAVS si prescrive in un anno, dopo che la cassa ne ha avuto conoscenza, e al più tardi dopo 5 anni dalla presentazione della fattura. Pertanto, il termine contrattuale di 6 mesi entro il quale le…