Fatti
Il caso riguarda un individuo, A., che è stato condannato per possesso di materiale pornografico che coinvolge minori e per aver utilizzato un mezzo di comunicazione elettronica per molestare una minorenne. Il tribunale cantonale ha pronunciato un'interdizione di esercitare qualsiasi attività professionale o extra-professionale che implichi un contatto regolare con minori. A. ha presentato appello contro questa decisione, chiedendo che l'interdizione fosse revocata ai sensi dell'articolo 67 comma 4bis del Codice penale svizzero (CP), che consente ai tribunali di rinunciare all'interdizione in casi eccezionali.
I fatti del caso sono i seguenti: A. ha scaricato e posseduto file immagine a carattere pornografico che coinvolgono minori, e ha anche molestato una minorenne attraverso un mezzo di comunicazione elettronica. Il tribunale cantonale ha ritenuto che questi atti giustificassero un'interdizione di esercitare qualsiasi attività che implichi minori, a causa del rischio di recidiva.
Legge
Il tribunale federale ha esaminato le condizioni cumulative per rinunciare all'interdizione di esercitare un'attività, come previste dall'articolo 67 comma 4bis CP. Ha ritenuto che il caso di A. non soddisfacesse queste condizioni, poiché non si trattava di un caso particolarmente lieve e l'interdizione era necessaria per prevenire nuove infrazioni.
Il tribunale ha anche esaminato le eccezioni all'interdizione, come previste dall'articolo 67 comma 4bis…