Fatti
In questo caso si trattava di un contratto d'opera tra la Brunner-Möbel SA e Peter Kropf per la costruzione di due motel. Kropf dichiarò il recesso dal contratto e incaricò un terzo del completamento dei lavori. La Brunner-Möbel SA avanzò richieste di risarcimento danni contro Kropf.
Il Tribunale federale doveva decidere se il recesso del committente ai sensi dell'art. 377 CO avesse effetto anche se non era accompagnato da un'offerta di risarcimento danni, come aveva ritenuto l'istanza precedente. Inoltre, si trattava del calcolo del risarcimento danni che il committente deve secondo l'art. 377 CO.
Legge
Il Tribunale federale è giunto alle seguenti conclusioni
- Il recesso ai sensi dell'art. 377 CO ha effetto immediato, anche se il committente non lo accompagna con un'offerta di risarcimento danni. Spetta al committente provare di aver rescisso il contratto per un motivo che lo esonera dall'obbligo di risarcimento.
- Per il calcolo del risarcimento danni ai sensi dell'art. 377 CO sono possibili due metodi: il metodo della detrazione (detrazione dei risparmi e degli altri guadagni dell'imprenditore) o il metodo positivo (determinazione delle spese effettive e del mancato guadagno).
- Il…