Fatti
I coniugi S. hanno presentato una causa contro le società A. e B. per risarcimento danni. Il Tribunale d'appello del Cantone di Ginevra ha respinto la causa con sentenza del 13 novembre 1987. I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso in materia civile al Tribunale federale il 18 gennaio 1988 (e non, come erroneamente indicato, il 15 gennaio 1988). Poiché il ricorso è stato presentato in ritardo, i ricorrenti hanno presentato il 17 febbraio 1988 una richiesta di restituzione nel termine precedente ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 OG. Contemporaneamente hanno presentato un nuovo ricorso in materia civile.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto la richiesta di restituzione nel termine precedente. È giunto alla conclusione che i presupposti per una restituzione non erano soddisfatti. Sebbene il ricorrente fosse stato incapace di agire dal 24 dicembre 1987 a causa di un attacco di malattia, il suo avvocato avrebbe comunque potuto presentare tempestivamente il ricorso senza dover attendere istruzioni del cliente. L'avvocato avrebbe…