Fatti

Il signor [A.], residente nel comune di [B.], è divorziato. I suoi due figli, [D.] ed [E.], vivono in una famiglia affidataria. [A.] percepisce una rendita AI completa dal 2011. La Cassa di compensazione del Cantone di Turgovia ha calcolato prestazioni complementari per [D.] ed [E.], ma ha negato il diritto alle prestazioni complementari di [A.] stesso. [A.] e il Comune politico di [B.] hanno presentato ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha deciso che il diritto a una prestazione complementare annua calcolata separatamente ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 OPC non presuppone che il genitore (beneficiario della rendita AI) abbia egli stesso diritto alle prestazioni complementari. La concezione legale delle prestazioni complementari prevede che i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli che non vivono con il genitore beneficiario della rendita siano presi in considerazione nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari del genitore. Altrimenti lo scopo delle prestazioni complementari, di coprire adeguatamente il fabbisogno esistenziale della persona avente diritto alla rendita, tenendo conto dei suoi figli, non sarebbe raggiunto.

Di conseguenza,…