Fatti
La famiglia [P.] gestiva dal 1947 un'azienda agricola di proprietà della società immobiliare X. Nel novembre 1997 la società è stata sciolta ed è entrata in liquidazione, con il trasferimento dei suoi beni immobili all'unico azionista. [P.] ha presentato un'azione per far valere il suo diritto di prelazione legale ai sensi dell'art. 216c CO. Tuttavia, la domanda è stata respinta in tutti i gradi di giudizio.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che il trasferimento degli immobili dalla società immobiliare in liquidazione al suo unico azionista non ha né giuridicamente né economicamente il carattere di una vendita. Si tratta piuttosto di una distribuzione dell'attivo della società ai sensi dell'art. 745 CO, in cui l'azionista fa valere i suoi diritti proporzionali sulla massa in liquidazione. Un tale trasferimento non costituisce un atto giuridico che consentirebbe all'avente diritto di prelazione di esercitare il suo diritto ai…