Fatti
La signora E., nata nel 1958, ha subito un incidente stradale il 30 gennaio 1992 con lesioni alla colonna vertebrale cervicale. Dal 1995 lavorava a tempo parziale come segretaria di sportello/impiegata amministrativa presso la scuola X. Il 29 marzo 1995 ha presentato domanda di rendita all'assicurazione invalidità. La sede AI del Cantone di Turgovia ha inizialmente respinto la richiesta di prestazioni, a seguito di che E. ha presentato ricorso. La Commissione cantonale di ricorso ha accolto il ricorso e ha assegnato a E. una rendita intera. Successivamente, la sede AI ha presentato ricorso amministrativo chiedendo che a E. venisse assegnata solo una rendita parziale.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che il metodo misto di valutazione dell'invalidità ai sensi dell'art. 27bis OAI è legittimo. Di conseguenza, l'invalidità degli assicurati parzialmente attivi professionalmente con un ambito di compiti ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAI deve essere valutata sulla base dell'attività professionale parziale effettiva o…