Fatti
Il cittadino tedesco A., nato nel 1946 e coniugato, ha vissuto e lavorato in Svizzera dal 1970 al 1977. Nel gennaio 2011, ha presentato una domanda di rendita presso la Cassa Svizzera di Compensazione (SAK) in vista del raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria il 24 maggio 2011. La SAK ha fissato la rendita di vecchiaia di A. a decorrere dal 1° giugno 2011 in CHF 276.- mensili. La moglie dell'assicurato, B., ha raggiunto l'età pensionabile ordinaria il 5 gennaio 2012. La SAK ha calcolato la sua rendita e l'ha fissata a decorrere dal 1° febbraio 2012 in CHF 276.-. A seguito della divisione del reddito effettuata, la SAK ha anche ricalcolato la rendita di A. riducendola a CHF 236.- mensili a decorrere dal 1° febbraio 2012. A. ha contestato il calcolo della rendita e la conversione del cambio, in quanto per il pagamento della rendita in euro è stato applicato un tasso di cambio troppo basso. Il Tribunale Amministrativo Federale ha accolto parzialmente il ricorso e ha ordinato che la conversione delle prestazioni AVS in euro debba avvenire fino al 31 marzo 2012 secondo il tasso di cambio giornaliero delle grandi banche svizzere e dal 1° aprile 2012 secondo il tasso di cambio di riferimento pubblicato dalla Banca Centrale Europea. La SAK ha quindi presentato ricorso in materia di diritto pubblico.Legge
Il Tribunale Federale accoglie il ricorso della SAK. Esso afferma che né l'art. 90 del Regolamento (CE) n. 987/2009 né la Decisione n. H3 della Commissione Amministrativa si applicano al pagamento di prestazioni calcolate esclusivamente sulla base della normativa nazionale. Anche dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni comunitarie il 1° aprile 2012, il tasso di conversione deve essere determinato secondo la normativa nazionale, in applicazione analogica del par. 5033 della Guida all'Assicurazione Vecchiaia,…