Fatti
La X. AG (attrice e ricorrente) e la Y. AG (convenuta e resistente) hanno concluso un contratto di assicurazione di garanzia di costruzione il 12/13 aprile 2006. La X. AG ha rilasciato una garanzia a favore della [Z. AG] per un importo massimo di CHF 145'286.90, pagabile su semplice richiesta e senza eccezioni o obiezioni derivanti dal contratto di base tra la [Y. AG] e la Z. AG. Il 19 dicembre 2006, la [Z. AG] ha richiesto il pagamento della somma di garanzia, in quanto la [Y. AG] non aveva adempiuto ai suoi obblighi contrattuali. La X. AG ha pagato la somma di garanzia il 2 agosto 2007, dopo che la [Z. AG] aveva specificato le violazioni contrattuali della [Y. AG] il 25 luglio 2007. Di conseguenza, la X. AG ha chiesto il rimborso dell'importo di CHF 145'286.90 alla [Y. AG], richiesta respinta da quest'ultima. La X. AG ha quindi presentato una causa.Legge
Il Tribunale federale ha annullato la sentenza di prima istanza e rinviato il caso per una nuova decisione. Ha affermato che secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale, il garante può opporre al beneficiario (qui: [Z. AG]) solo le eccezioni derivanti dal contratto di garanzia. A tal fine, ci si deve attenere esclusivamente al tenore letterale della clausola di garanzia. Questo principio di rigore della garanzia deriva dall'indipendenza della garanzia dai rapporti giuridici sottostanti.
Il Tribunale federale ha chiarito che il…