Fatti

Il caso riguarda il diritto di una persona assicurata a un ascensore per disabili come ausilio dell'assicurazione invalidità. L'ufficio AI del Cantone di Argovia aveva respinto la domanda dell'assicurata, in quanto l'effetto di integrazione richiesto di almeno il 10% secondo le direttive dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) non era stato raggiunto. L'assicurata ha presentato ricorso contro questa decisione. Il Tribunale federale doveva valutare se il limite minimo del 10% di effetto di integrazione stabilito nelle direttive sia legittimo o se siano ammesse deroghe in casi specifici.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'effetto di integrazione quantitativo di almeno il 10% di cui al punto 13.05.5* UFAS deve essere interpretato in relazione alla regolamentazione generale al punto 1019 UFAS. Pertanto, non è da intendersi come un minimo assoluto, ma come una direttiva che ammette deroghe in casi specifici. Il miglioramento richiesto per iscritto di almeno il 10% è una concretizzazione ammissibile…