Fatti
Il presente caso riguarda il calcolo del contributo speciale all'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) in caso di un utile di liquidazione realizzato dopo il compimento del 62° o 65° anno di età. La Cassa cantonale vallesana di compensazione (Cassa di compensazione) ha richiesto a R. un contributo speciale di 58'432 franchi in base all'utile di liquidazione realizzato.
R. ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 6quater dell'ordinanza sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (OAVS), dovrebbe essere applicata una franchigia di 12'000 franchi (fino al 31.12.1989) o di 14'000 franchi (dal 01.01.1990) all'anno sull'utile di liquidazione, poiché questo è stato realizzato dopo il compimento del 62° o 65° anno di età. Di conseguenza, il contributo speciale dovrebbe essere calcolato solo su un importo di 46'400 franchi.
La Cassa di compensazione e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) hanno contestato questa argomentazione.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto l'argomentazione della Cassa di compensazione e dell'UFAS. Ha affermato che gli utili di liquidazione rappresentano in genere il risultato di un'attività lucrativa indipendente esercitata per l'intera durata dell'impresa. Anche se la liquidazione avviene dopo il raggiungimento dell'età pensionabile, l'utile rappresenta in gran parte redditi derivanti da un'attività svolta prima del pensionamento.
Inoltre, gli utili di liquidazione sono in parte considerati contributi volontari di previdenza del datore di lavoro, che sono esenti…