Fatti
[A.], una cittadina francese domiciliata in Francia, ha iniziato un'attività lavorativa dipendente in Svizzera a partire dal 19 giugno 2014. Il Servizio dell'assicurazione malattia del Cantone di Ginevra (SAM) l'ha informata delle modalità di esercizio del diritto di opzione tra l'affiliazione all'assicurazione malattia svizzera e la copertura malattia francese. Non avendo fornito il modulo attestante la sua affiliazione in Francia al regime generale di assicurazione malattia, [A.] è stata affiliata d'ufficio all'assicurazione obbligatoria delle cure svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2015. [A.] ha contestato questa decisione, sostenendo di essere coperta da un'assicurazione malattia privata in Gran Bretagna.Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di A. La Corte ha ritenuto che il diritto di opzione costituisca una deroga al principio della lex loci laboris e del principio dell'unicità del diritto applicabile, e che spetta alla Francia determinare le condizioni alle quali i lavoratori frontalieri che risiedono sul suo territorio e desiderano esercitare il loro diritto di opzione possono affiliarsi al ramo "assicurazione malattia" del regime francese di sicurezza sociale. Poiché la Francia ha riorganizzato il diritto di opzione a decorrere dal 1° giugno 2014 per obbligare i lavoratori frontalieri ad affiliarsi al regime generale di assicurazione malattia (CMU), le autorità svizzere non…