Fatti

Il signor [A.], nato nel 1959, era assicurato obbligatoriamente per le cure mediche presso la CSS Assicurazione SA (CSS). Con lettera del 23 novembre 2014, ha disdetto il rapporto assicurativo con effetto dalla fine del 2014, indicando che avrebbe comunicato il nuovo assicuratore entro circa metà dicembre 2014. La CSS ha confermato per iscritto la disdetta il 29 novembre 2014, con la nota che questa sarebbe diventata efficace solo se, entro la scadenza del termine di disdetta, non ci fossero più crediti (premi, partecipazioni ai costi, interessi di mora e spese di esecuzione) e se fosse stata presentata la conferma di accettazione del nuovo assicuratore malattie. Poiché [A.] non ha presentato la conferma di accettazione, la CSS lo ha continuato a considerare assicurato presso di sé e ha richiesto i premi per gennaio-agosto 2015. Di conseguenza, [A.] ha presentato opposizione all'ingiunzione di pagamento. Il Tribunale federale ha accolto parzialmente il ricorso presentato e ha rinviato il caso all'istanza precedente per esaminare l'obbligo di risarcimento danni della CSS.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il "completo" pagamento di tutti i crediti richiesto dall'art. 64a cpv. 6 LaMal per un cambio di assicuratore si riferisce all'importo totale del credito documentato in un atto esecutivo, anche se il Cantone ha assunto l'85% ai sensi dell'art. 64a cpv. 3 e 4 LaMal. Ciò risulta dalle seguenti considerazioni:

Da un lato, il testo della norma mostra che è richiesto un pagamento "completo", senza che venga fatta una distinzione tra la quota assunta dal Cantone e quella a carico dell'assicurato.…