Fatti
Il caso riguarda il trasferimento di un rapporto di lavoro nell'ambito del trasferimento di un ristorante dalla convenuta a un terzo. L'attrice, una cameriera, era alle dipendenze della convenuta dal 1990. Nel marzo 1994 la convenuta informò l'attrice che avrebbe cessato la sua attività alla fine di marzo 1995, poiché il contratto di locazione del ristorante sarebbe scaduto. La convenuta incoraggiò l'attrice a cercare un nuovo impiego e le diede il preavviso di licenziamento con effetto al 31 marzo 1995. L'attrice rimase incinta nell'ottobre 1994 e offrì invano i suoi servizi al successore del ristorante a partire dal 16 marzo 1995. Pertanto, ha intentato una causa per il pagamento dello stipendio per il periodo dal 1° aprile al 15 agosto 1995 e dall'11 settembre 1995 al 29 febbraio 1996.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 333 CO, in caso di trasferimento di un'azienda o di una parte di essa a un terzo, i rapporti di lavoro con tutti i diritti e gli obblighi passano all'acquirente, a meno che il lavoratore non vi si opponga. Ciò vale anche quando il trasferimento non si basa su un rapporto giuridico tra il precedente e il nuovo gestore, ma il nuovo gestore semplicemente continua l'attività.
Nel caso in questione, al momento del trasferimento dell'azienda il periodo di preavviso di licenziamento dell'attrice…