Fatti
Il caso riguarda la prescrizione delle richieste di responsabilità ai sensi del diritto azionario. La società X. Parkhaus AG, alla cui costruzione il ricorrente Y. aveva partecipato, è andata in fallimento nel 1971. Y. non ha ricevuto alcun pagamento e la sua richiesta è rimasta inevasa. Nel 1977, la massa fallimentare ha ceduto a Y. le possibili richieste di responsabilità contro i fondatori, i membri del consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione.
Nel 1984, Y. ha presentato una denuncia contro il comune M. e contro B., C. e la società F. AG, per ottenere un importo superiore a 680.000 franchi. Tuttavia, la denuncia è stata respinta dal tribunale distrettuale e dal tribunale cantonale a causa della prescrizione.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione delle istanze precedenti. Ha affermato che per la prescrizione della responsabilità dell'ente pubblico ai sensi dell'art. 762 cpv. 4 CO si applicano i termini di prescrizione dell'art. 760 CO. Di conseguenza, le richieste di responsabilità ai sensi del diritto azionario prescrivono in cinque anni, non appena il danneggiato ha avuto conoscenza del danno e della persona obbligata al risarcimento.
Il Tribunale federale ha ritenuto che le condizioni per tale conoscenza del ricorrente fossero soddisfatte al più tardi il 12 dicembre 1972. A quella data, il ricorrente aveva appreso, sulla base di diverse dichiarazioni del curatore fallimentare, che la sua richiesta sarebbe stata completamente respinta. Pertanto, il termine quinquennale di prescrizione era già scaduto prima che il ricorrente…