Fatti
La C. Inc., un'azienda statunitense, è titolare del brevetto europeo EP 1 e del brevetto svizzero CH 2. La S. AG e la T. AG, due aziende svizzere, hanno violato questi brevetti producendo e distribuendo sistemi di sicurezza e etichette di riconoscimento basati sulla tecnologia a radiofrequenza. La C. Inc. ha citato in giudizio la S. AG e la T. AG per la consegna del profitto che hanno realizzato attraverso la violazione del brevetto.
Il Tribunale cantonale del Canton Zug ha condannato la S. AG e la T. AG a consegnare il profitto, ma ha respinto la richiesta della C. Inc. di consegna del profitto della T. AG di un totale di Fr. 1'299'378.-. La C. Inc. ha presentato ricorso contro questa sentenza e ha chiesto l'annullamento della sentenza e l'obbligo per la T. AG di consegnare il profitto.
Legge
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e ha annullato la decisione impugnata, nella misura in cui la richiesta della C. Inc. contro la T. AG di un totale di Fr. 1'229'378.- più interessi era stata respinta. Il Tribunale ha stabilito che la T. AG sostiene l'onere della prova per le spese di produzione che richiede di detrarre dal profitto e che le condizioni per una stima dei costi non sono soddisfatte.
Il Tribunale ha anche stabilito che la T. AG può detrarre dal ricavato della vendita le spese sostenute per la produzione dei prodotti che violano il brevetto, ma solo nella misura in cui tali spese sono state sostenute specificamente per la produzione dei prodotti che violano il brevetto. La T. AG deve fornire la prova della detraibilità delle spese, altrimenti non può detrarle dal profitto.
Il Tribunale ha infine stabilito…