Fatti
- La Procura federale svizzera ha trasferito il perseguimento penale e il giudizio di [A.] per violenza e minaccia contro funzionari pubblici nonché falsificazione di documenti alle autorità del Cantone di Basilea Città. - La Procura di Basilea Città ha rinunciato, ai sensi dell'art. 5 CPP/BS, a estendere l'inchiesta a questi reati, in quanto, accanto agli altri reati per i quali [A.] era imputato, non avevano rilevanza penale. - La Procura federale svizzera ha presentato ricorso contro queste decisioni di archiviazione, che sono state confermate dall'autorità di trasferimento di Basilea Città. - Con ricorsi per nullità federali, la Procura federale ha chiesto l'annullamento delle decisioni e il rinvio del caso per un nuovo giudizio.Legge
Il Tribunale di Cassazione del Tribunale federale ha deciso quanto segue
- L'art. 254 cpv. 1 CPP obbliga le autorità cantonali a indagare sui procedimenti penali federali loro trasferiti e a concluderli con una decisione di archiviazione o una sentenza. Un semplice abbandono del caso senza una decisione formale viola il diritto federale.
- Tuttavia, i motivi per i quali le autorità cantonali possono archiviare l'inchiesta sono disciplinati dal diritto processuale cantonale. Un'archiviazione per motivi di opportunità è quindi in linea di principio ammissibile, purché soddisfi i requisiti del diritto federale.
- L'archiv…