Fatti
A., nato nel 1949, e sua moglie A., nata nel 1950, si sono separati il 1° settembre 1995. Con sentenza di divorzio del 12 giugno 2003, il matrimonio è stato sciolto e A. è stato obbligato a versare alla sua ex-moglie un contributo di mantenimento mensile di 4'000 franchi fino ad aprile 2014.
Il 22 maggio 2008, A. ha richiesto la riduzione del contributo di mantenimento a 1'000 franchi al mese a partire dal 1° aprile 2008. A giustificazione di ciò, ha addotto il suo pensionamento anticipato al 31 marzo 2008 a causa di una ristrutturazione del suo datore di lavoro, il suo nuovo matrimonio e la nascita dei suoi due figli.
Il Tribunale Cantonale di Ginevra ha ridotto il contributo di mantenimento in due istanze inizialmente a 1'500 franchi al mese. Il Tribunale Federale ha annullato queste decisioni e rinviato il caso al tribunale di primo grado, in quanto quest'ultimo aveva violato il diritto federale nel calcolo del reddito ipotetico delle parti.
Di conseguenza, il Tribunale Cantonale di Ginevra ha fissato il contributo di mantenimento a 3'500 franchi al mese. Ha tenuto conto del fatto che nel 2005 A. aveva ereditato un immobile non gravato da ipoteche a Y., che affittava a sua figlia a un canone agevolato, mentre lui stesso viveva nell'ex abitazione coniugale, di cui era diventato l'unico proprietario dopo il divorzio. Per poter versare il contributo di mantenimento alla sua ex-moglie, A. dovrebbe gravare tale immobile con un mutuo di 200'000 franchi, i cui costi di interessi e ammortamento gli procurerebbero un reddito mensile aggiuntivo di 1'880 franchi.
Legge
Il Tribunale Federale ha accolto parzialmente il ricorso di A. e ha fissato il contributo di mantenimento alla sua ex-moglie a 3'000 franchi al mese dal 22 maggio 2008 al 30 aprile 2014.
Il Tribunale Federale ha affermato che il giudice, nel modificare il contributo di mantenimento post-matrimoniale, può obbligare il debitore di rendita a intaccare la sostanza del suo patrimonio per adempiere al suo obbligo di mantenimento, anche se i…