Fatti
Il presente caso riguarda l'interdizione di una persona a causa di cattiva gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 370 CC. La ricorrente è stata posta sotto tutela dal tribunale tutelare in quanto, con il modo di amministrare il suo patrimonio, esponeva sé e la sua famiglia al rischio di indigenza o impoverimento.
La ricorrente aveva richiesto assistenza pubblica, in quanto non era in grado di procurarsi un reddito sufficiente o di gestire in modo ragionevole le sue entrate. Ad esempio, non pagava le spese per i suoi bisogni di vita essenziali e utilizzava le sue entrate in altri modi irragionevoli.
La ricorrente ha sostenuto che la sua interdizione violi il principio di proporzionalità e che invece dovrebbe essere ordinata una curatela di assistenza e amministrazione ai sensi dell'art. 395 CC.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che la cattiva gestione patrimoniale ai sensi dell'art. 370 CC non sussiste solo quando un patrimonio già esistente viene amministrato in modo insensato e incomprensibile, ma anche quando qualcuno, per inerzia, leggerezza o motivi simili, non è in grado di procurarsi i mezzi di sussistenza necessari.
È decisivo il motivo per cui sorge la necessità di assistenza. Se il motivo risiede in difficoltà temporanee che l'interessato può superare con le proprie forze, non vi è motivo per un'interdizione. Lo stesso vale per le persone che necessitano di assistenza a causa di…