Fatti

La X. SA è una società per azioni con un capitale azionario di CHF 150'000, detenuto al 50% ciascuno dai due azionisti A.X. e B. L'ufficio del registro di commercio del Cantone di San Gallo ha comunicato al presidente del tribunale di commercio che alla società mancava l'organo di revisione legalmente prescritto e che il termine per il ripristino della situazione legittima era scaduto inutilizzato. Pertanto, A.X. ha richiesto lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, mentre B. ha richiesto la nomina di un organo di revisione ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 n. 2 CO.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che in caso di un difetto organizzativo come la mancanza di un organo di revisione, dovuto a una situazione di stallo tra gli azionisti, la nomina dell'organo mancante da parte del giudice ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 n. 2 CO rappresenta la misura fondamentalmente appropriata. Lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO è ammissibile solo come ultima ratio, se misure più blande non…