Fatti

Nel caso in questione, si trattava di una società semplice fondata nel 1969 dal padre [A.] e dai suoi figli [B.], [C.], [D.] e E. Il contratto sociale prevedeva che la società dovesse esistere per un periodo indeterminato, ma almeno fino alla morte del padre A. Nell'aprile 1977, i soci [C.], [D.] e [E.] hanno denunciato il contratto con effetto al 31 dicembre 1977. Il padre [A.] e il figlio [B.] non hanno accettato la denuncia e hanno insistito sulla prosecuzione del rapporto contrattuale. Di conseguenza, [D.] ed [E.] hanno intentato un'azione per accertare lo scioglimento della società al 31 dicembre 1977 e per la sua liquidazione da parte di tutti i soci.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto innanzitutto chiarire se l'art. 546 cpv. 1 CO, che consente una denuncia ordinaria della società con un preavviso di sei mesi, abbia carattere imperativo o se le parti possano derogare a tale disposizione. È giunto alla conclusione che questa disposizione ha carattere dispositivo e che le parti potevano quindi concordare una durata minima del contratto fino alla morte del padre A.

Tuttavia, è necessario verificare se le parti avessero effettivamente una volontà concorde, divergente dal testo contrattuale, di dichiarare la società come indennunciabile fino alla morte del padre. A tal fine, i tribunali di istanza inferiore devono…