Fatti

[K.] ha lavorato dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1998 presso la ditta B. AG ed era in quel periodo assicurata presso la Cassa pensioni X. Dal 1° novembre 1998 al 10 gennaio 2000 ha percepito indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione ed era quindi assicurata presso la Fondazione Istituto di Compensazione LPP. Con decisione del 3 aprile 2001, l'Ufficio AI del Cantone di Zurigo ha accordato a [K.] con effetto dal 1° ottobre 2000 una rendita AI parziale. Sia la Fondazione Istituto di Compensazione LPP che la Cassa pensioni X. hanno respinto il pagamento di prestazioni di invalidità della previdenza professionale.

Il 29 settembre 2011 [K.] ha presentato un'azione contro la Fondazione Istituto di Compensazione LPP chiedendo di concederle le rendite LPP e l'esenzione dai premi. Tuttavia, il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto l'azione a causa della prescrizione del diritto.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il diritto della ricorrente alle prestazioni di invalidità della previdenza professionale non è prescritto nonostante la cessazione del rapporto previdenziale. Sebbene il testo dell'art. 41 cpv. 1 LPP indichi che la disposizione si applica solo "se gli assicurati non hanno lasciato l'istituto di previdenza al momento del verificarsi del caso di assicurazione", la genesi della norma mostra che con "caso di assicurazione" in relazione alle prestazioni di invalidità si intende il sopraggiungere dell'incapacità lavorativa, la cui causa ha condotto all'invalidità. Questo momento è anteriore alla scadenza del periodo di attesa e quindi anteriore all'insorgere del diritto alla rendita AI.

Poiché il diritto della ricorrente alle prestazioni di invalidità nell'ottobre 2000 non era ancora prescritto quando la 1a…