Fatti
Il signor A., nato nel 1958, ha ricevuto assistenza sociale dal comune di B. a partire dal 2007. Nel giugno 2013, il comune ha ridotto l'assistenza sociale del 15% poiché A. non si era impegnato seriamente per superare la sua situazione di emergenza nell'ambito di un programma di occupazione assegnatogli. Il 1° novembre 2013, il comune ha ordinato ad A. di lavorare part-time in un programma di occupazione presso la fondazione C. a partire dal 3 novembre 2013. In caso di mancata ottemperanza, l'assistenza sociale sarebbe stata sospesa. A. non ha seguito l'ordine, di conseguenza il comune ha sospeso l'assistenza sociale a partire dal 30 novembre 2013. A. ha presentato reclamo contro questa decisione.Legge
Il Tribunale federale ha deciso che il rifiuto dell'aiuto di emergenza, senza che il principio di sussidiarietà entri in gioco, viola l'art. 12 della Costituzione federale. Poiché l'attività assegnata nel programma di occupazione non sarebbe stata retribuita, il principio di sussidiarietà non si applica. Di conseguenza, A. ha diritto all'aiuto di emergenza nel senso dell'assolutamente necessario per un'esistenza dignitosa. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se il rifiuto…