Fatti

In questo caso si trattava di un acquisto commerciale con riacquisto concluso da [R.] con [H.] e [D.] per concedere un credito di 69.000 franchi contro una collezione di orologi da tasca. Poiché [H.] e [D.] non avevano riacquistato gli orologi entro il termine, [R.] aveva venduto la collezione per 20.000 franchi. [R.] aveva quindi intentato una causa contro [D.] per il pagamento di 50.000 franchi. Il Tribunale cantonale e il Tribunale superiore di Appenzello Esterno avevano respinto la domanda e il Tribunale federale aveva confermato questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che l'acquisto commerciale con riacquisto per la garanzia del credito è vietato e quindi nullo ai sensi dell'art. 914 CC. Il legislatore ha voluto impedire con questa disposizione che le severe norme sul pegno siano aggirate. Non è possibile una conversione dell'atto giuridico nullo in una costituzione di pegno, poiché ciò comporterebbe un obbligo notevolmente più severo del debitore e un miglioramento…