Fatti

Il signor Adolf H., nato nel 1933, era stato impiegato presso la Maschinenfabrik X AG come capo degli acquisti dal 1° marzo 1973. A partire dal 1975, faceva parte della cassa assicurativa della fondazione di previdenza del personale (la Fondazione) del suo datore di lavoro. Alla fine di marzo 1985, il rapporto di lavoro è stato risolto a causa di appropriazioni indebite a danno del datore di lavoro per un importo di almeno Fr. 250.000,--. A tale data, è stato calcolato un diritto al libero passaggio del beneficiario nei confronti della Fondazione di Fr. 34.021,15. Tuttavia, la Fondazione si è rifiutata di trasferire il diritto al libero passaggio alla nuova cassa pensioni di Adolf H., in quanto il precedente datore di lavoro rivendicava il diritto alla prestazione di libero passaggio. Il datore di lavoro ha ceduto i suoi crediti di risarcimento danni contro Adolf H. alla Fondazione e ha chiesto la compensazione con il diritto al libero passaggio. Adolf H. ha quindi fatto causa alla Fondazione per il pagamento della prestazione di libero passaggio alla sua nuova cassa pensioni. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Turgovia ha accolto la domanda. La Fondazione ha presentato un ricorso di diritto amministrativo chiedendo il rigetto della domanda.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di diritto amministrativo. Ha affermato che il diritto alla prestazione di libero passaggio nel campo obbligatorio ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LPP e nel campo sovraobbligatorio e preobligatorio ai sensi dell'art. 331a cpv. 1 CO nonché dell'art. 6 del regolamento della Fondazione era sorto. È irrilevante che il datore di lavoro abbia trasferito i contributi indebitamente, in quanto sussisteva l'obbligo di pagare il salario e quindi l'obbligo…