Fatti

Il 12 agosto 1959 a Berna si è verificato uno scontro tra un motorino, guidato da Hermann Feller, e un tram delle aziende di trasporto cittadine. Feller ha riportato una grave frattura del ginocchio. Ha citato in giudizio il Comune di Berna, in qualità di proprietario dell'azienda tranviaria, per ottenere il risarcimento dei danni e il ristoro morale. La Corte d'Appello del Cantone di Berna ha respinto la domanda, in quanto a Feller è da imputare una grave colpa personale, che costituisce l'unica causa adeguata dell'incidente. Feller ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.

Legge

1. Ai sensi della Legge sulla responsabilità civile delle ferrovie (EHG), il proprietario dell'azienda ferroviaria risponde dei danni derivanti dall'esercizio ferroviario, a meno che non dimostri che l'incidente è stato causato da forza maggiore, colpa di terzi o colpa della persona deceduta o ferita. Nel caso in esame, viene in considerazione solo la colpa personale del ferito. 2. Il Tribunale federale ritiene il comportamento del ricorrente come gravemente negligente. In qualità di conducente di motorino esperto del luogo, avrebbe dovuto sapere che in quel punto i tram attraversano la strada. Pertanto, avrebbe dovuto guidare con particolare prudenza e prestare attenzione ai tram in arrivo. Invece, si è lanciato ad alta velocità senza frenare sull'incrocio, pur potendo vedere in tempo il tram e fermarsi. 3. Al conducente del tram non può essere rimproverata alcuna colpa. Egli aveva inizialmente avvertito con il segnale acustico e solo quando il ricorrente non…