Fatti

Il sig. [A.] , nato nel 1942, è proprietario di diversi edifici plurifamiliari. L'ufficio cantonale delle imposte di Zurigo aveva qualificato due di questi immobili ([B.] e [C.] ) come patrimonio aziendale e di conseguenza aveva segnalato alla cassa di compensazione del Cantone di Zurigo, per gli anni 2017 e 2018, un reddito da attività indipendente (proventi da affitti) nonché il capitale proprio investito. Di conseguenza, la cassa di compensazione aveva fissato i contributi personali di assicurazione sociale del sig. [A.] . Il sig. [A.] ha presentato ricorso contro queste decisioni. Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso. Il sig. [A.] ha quindi fatto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che gli immobili siano qualificati come patrimonio privato.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza, i proventi da immobili appartenenti al patrimonio aziendale sono considerati reddito da attività indipendente soggetto a contributi AVS. Per l'attribuzione fiscale di un bene al patrimonio aziendale o privato, occorre fare riferimento alla sua funzione tecnico-economica attuale. Se questa non è chiaramente riconoscibile, riveste grande importanza la volontà e la rappresentazione del contribuente. L'ufficio cantonale delle imposte aveva consapevolmente qualificato gli immobili in questione come patrimonio aziendale, il che risultava in particolare dai…