Fatti

Il fondo n. 90, di proprietà della cooperativa edilizia [I.] , e il fondo n. 1968, di comproprietà di [J.J.] e [K.J.] , sono già stati oggetto di diversi piani di sistemazione o di zonizzazione. Nel marzo 2021, la cooperativa edilizia [I.] ha presentato al Consiglio comunale di Sursee il nuovo piano di sistemazione di Geuenseestrasse per l'approvazione. Questo prevede la costruzione di tre condomini con un totale di 22 appartamenti e un seminterrato comune sul fondo n. 90. Contro il nuovo piano di sistemazione hanno presentato opposizione, tra gli altri, [A.A.] e [B.A.] , [C.C.] e [D.C.] , [E.E.] e [F.E.] , nonché [G.G.] e [H.G.] .

Il Consiglio comunale di Sursee ha abrogato il piano di sistemazione esistente e ha approvato il nuovo piano di sistemazione di Geuenseestrasse sui fondi n. 90 e 1968 a determinate condizioni e oneri. Ha accolto parzialmente le opposizioni o le ha dichiarate evase e le ha respinte per il resto.

Contro la decisione del Consiglio comunale di Sursee, [A.A.] e [B.A.] , [C.C.] e [D.C.] , [E.E.] e [F.E.] , nonché [G.G.] e [H.G.] hanno presentato ricorso amministrativo al Tribunale cantonale di Lucerna. Il Tribunale ha respinto il rimedio giuridico.

Legge

Il Tribunale federale constata innanzitutto che i ricorrenti sono legittimati al ricorso. Esamina quindi se la prima istanza abbia giustamente ritenuto che la massima altezza totale consentita sia rispettata con il nuovo piano di sistemazione.

Il Tribunale federale conclude che la motivazione della prima istanza su questo punto non è del tutto convincente. Tuttavia, i ricorrenti non dimostrano in che modo la decisione impugnata dovrebbe essere arbitraria nel risultato. Il Tribunale federale ritiene che sia giustificabile che il Consiglio comunale di Sursee, sulla base della normativa comunale (in particolare la nota a piè di pagina 23 nell'allegato 6 del regolamento edilizio e di zonizzazione), sia partito da una deviazione della massima altezza totale del 10%.

Inoltre, i…