Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso in nullità presentato dall'avvocato X. contro una sentenza del Tribunale cantonale di Basilea Campagna che lo aveva condannato per diffamazione (art. 173 CP) a seguito di alcune dichiarazioni fatte durante un'arringa in un contenzioso sull'affidamento di un minore.

Nel procedimento davanti al Tribunale superiore, l'avvocato X. aveva dichiarato, tra l'altro, che il suo avversario "fabbrica mezzi di prova", "ha presentato una decisione dell'amministrazione fiscale che era falsificata e manipolata" e che "i suoi mezzi non sono belli o non sono legali". Il Tribunale cantonale aveva ritenuto che solo questa ultima dichiarazione fosse punibile per diffamazione, ma che le altre due erano giustificate.

Legge

La Corte di cassazione penale ha accolto il ricorso in nullità dell'avvocato X. e annullato la sentenza del Tribunale cantonale. Ha ritenuto che le dichiarazioni dell'avvocato, pur potendo essere considerate lesive dell'onore, fossero giustificate dal suo dovere professionale (art. 32 CP) di difendere gli interessi della sua cliente nel contenzioso sull'affidamento.

Infatti, in un tale processo, l'avvocato ha il diritto e il dovere di sollevare tutti gli elementi rilevanti, anche quelli sfavorevoli alla parte avversa, purché tali elementi non siano presentati in modo inutilmente offensivo e non siano avanzati in malafede.

Sebbene le…