Fatti

In un programma televisivo, Z., una genitore di uno studente, ha dichiarato riguardo a un insegnante della scuola di T. che "forse sarebbe meglio occuparsi anche dei bambini che sono lasciati 'al loro carnefice' in attesa che questo stia meglio". L'insegnante L., che era l'unico uomo in questa scuola, ha presentato una denuncia per diffamazione contro Z. Il Tribunale di polizia di Ginevra ha condannato Z. per diffamazione, decisione confermata in appello dalla Corte di giustizia di Ginevra. Z. ha quindi presentato un ricorso in nullità presso il DTF.

Legge

Il DTF ha respinto il ricorso in nullità. Ha ritenuto che le dichiarazioni di Z. che qualificavano l'insegnante come "carnefice" erano tali da renderlo disprezzabile come essere umano e costituivano quindi una diffamazione ai sensi dell'art. 173 cpv. 1 CP.

Per quanto riguarda la prova della buona fede invocata da Z., il DTF ha ricordato che secondo l'art. 173 cpv. 2 CP, la buona fede non basta, occorre inoltre che l'imputato abbia avuto seri motivi per credere alla veridicità delle sue affermazioni. Tuttavia, in questo caso, Z. non è riuscita a stabilire di…