Fatti
Il ricorrente [A.] è stato tassato dall'Ufficio delle imposte del Cantone di San Gallo per le imposte cantonali e comunali del 2019. Contro la decisione di opposizione ha presentato ricorso alla Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo, ma non ha richiesto una proroga del termine per la motivazione del ricorso. La Commissione di ricorso amministrativo non è entrata nel merito del ricorso, in quanto il termine per la motivazione non era stato rispettato. Contro questa decisione di non entrata in materia, [A.] si è rivolto senza successo al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo.
Con il suo ricorso al Tribunale federale, [A.] ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale amministrativo e la concessione di una proroga per la motivazione del ricorso. In subordine, ha chiesto di entrare nel merito della motivazione del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, nella misura in cui vi è potuto entrare. Ha affermato che al di fuori del diritto penale e fiscale, il principio di legalità di cui all'art. 5 cpv. 1 Cost. non è un diritto costituzionale autonomo, ma solo un principio costituzionale. Se la parte ricorrente lamenta che un atto giuridico cantonale o un'altra misura cantonale viola il principio di legalità, senza invocare al contempo la limitazione di un diritto fondamentale, il Tribunale federale interviene solo se l'atto giuridico cantonale o la misura cantonale viola anche il divieto di arbitrarietà (art. 9 Cost.).
Il Tribunale federale è…