Fatti
L'Ufficio federale di giustizia (UFGI) ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo, con la quale è stata revocata la condizione di relazionare ogni due anni sull'avanzamento dei lavori e sul finanziamento. La società [A. AG] aveva acquistato da [B.] diversi immobili, di cui una parte si trovava nella zona industriale-commerciale e una parte nella zona verde di protezione della natura al di fuori dell'area edificabile. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'UFGI.Legge
Il Tribunale federale ha affermato che l'acquisto degli immobili non fosse soggetto ad autorizzazione, in quanto rientrasse nell'eccezione per le sedi aziendali ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a della LAFE. La contestata condizione di relazionare ogni due anni non fosse necessaria per salvaguardare lo scopo della legge, in quanto il finanziamento non costituisse un elemento di fatto giuridicamente…