Fatti
[A.A.] (ricorrente) ha intentato due processi contro la comunità ereditaria [B.A.] (controparte). Il primo processo riguardava l'annullamento e la divisione della comproprietà dell'"Hotel Ristorante [X.] a [U.] " e si è concluso il 30 luglio 2013 con una transazione. Il secondo processo riguardava lo scioglimento della società di gestione alberghiera, in cui le parti hanno concluso una transazione giudiziale il 22 giugno 2017.
Il Tribunale distrettuale di Visp ha deciso di dimezzare le spese processuali di Fr. 37'700.-- tra le parti e di compensare le spese di parte. Contro questa decisione, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale cantonale del Vallese, che ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato se l'istanza precedente abbia esercitato un potere discrezionale nella ripartizione dei costi e se ciò sia censurabile. È giunto alla conclusione che l'istanza precedente non ha preso in considerazione fatti che non avrebbero dovuto svolgere alcun ruolo, né ha trascurato…