Fatti

- Il 29 maggio 2008, l'impresa individuale "[C.] " di [B.] (locatore) ha concluso un contratto di locazione di un caffè con [D.] ed [E.] (conduttori). In esso, il locatore si è impegnato a riacquistare l'inventario aziendale in caso di risoluzione del contratto e a rimborsare agli inquilini gli investimenti immobiliari di CHF 106'000.--. - Il 25./28. febbraio 2014, la [F. AG] in liquidazione ha ceduto gratuitamente questi crediti di CHF 90'000.-- (investimenti immobiliari) e CHF 410'555.75 (inventario aziendale) alla [A. AG] . Nell'accordo di cessione, il "debitore" è stato erroneamente indicato come "[C. AG] " invece di [B.] . - Il Tribunale Superiore del Cantone di Berna ha ritenuto nullo l'accordo di cessione, in quanto il debitore non era sufficientemente determinato.

Legge

- Il Tribunale Federale annulla la decisione del Tribunale Superiore e rinvia il caso per un nuovo giudizio. - Il requisito formale dell'art. 165 CO serve a garantire la sicurezza giuridica e del traffico, in particolare la tutela del debitore. Ciò che conta è che il credito ceduto sia sufficientemente individuato,…