Fatti
Il ricorrente, l'avv. Dr. [A.] , è in possesso del brevetto di avvocato del Cantone di Zurigo ed è iscritto nel registro cantonale degli avvocati. Il 26 agosto 2016, [C.E.] e [C.F.] , figlie del defunto [C.C.] , hanno presentato una denuncia contro l'avv. Dr. [A.] presso la Commissione di vigilanza sugli avvocati per violazione degli obblighi professionali. La Commissione di vigilanza ha quindi avviato un procedimento disciplinare e ha inflitto all'avv. Dr. [A.] , con decisione del 6 luglio 2017, una multa di Fr. 1'500.-- per violazione delle norme professionali ai sensi dell'art. 12 lett. c della LLCA (Legge sulla libera circolazione degli avvocati).Legge
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso dell'avv. Dr. [A.] contro la decisione della Commissione di vigilanza. Ha concluso che il suo comportamento non aveva violato l'art. 12 lett. c LLCA (conflitto di interessi), ma costituiva una violazione dell'obbligo di esercitare la professione con diligenza e coscienza ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA. Il Tribunale federale conferma la sentenza del Tribunale amministrativo. L'avv. Dr. [A.] ha agito come ausiliario dell'esecutore testamentario [B.] e lo ha anche rappresentato in un procedimento penale avviato da una delle eredi. Sebbene non vi fosse un rapporto di mandato formale tra l'avv. Dr. [A.] e le eredi, in qualità di ausiliario dell'esecutore…