Fatti

[A.A.] e [B.A.] hanno presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2007 al 2009. L'autorità di tassazione ha apportato diverse modifiche a tali dichiarazioni, in particolare a causa di prestazioni in natura della società [B. AG] , di cui [A.A.] era l'azionista unico. I ricorsi dei ricorrenti contro tali imposizioni sono stati parzialmente accolti, tuttavia l'autorità ha mantenuto i conteggi relativi alle prestazioni in natura.

I ricorrenti hanno quindi presentato ricorso e reclamo al Tribunale fiscale del Cantone di Soletta. Questo ha confermato parzialmente i ricorsi, ma ha comunque mantenuto i conteggi relativi alle prestazioni in natura. Contro queste sentenze del Tribunale fiscale, [A.A.] e [B.A.] hanno ora presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale respinge i ricorsi. Esso ritiene che l'autorità di tassazione, sulla base dei conteggi definitivi relativi all'imposta sul reddito della società [B. AG] , fosse legittimata a presumere, nell'ambito dell'imposizione dell'azionista unico [A.A.] , che le prestazioni…