Fatti

[A.] (nato nel 1971; ricorrente) e [B.] (nata nel 1980; controparte nel ricorso) si sono sposati il 16 maggio 2008 ed sono i genitori di [C.] (nato nel 2010). Il 1° gennaio 2014 i coniugi hanno sciolto il loro nucleo familiare comune e con decisione del 20 settembre 2016 il Tribunale regionale di Berna-Mittelland ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha deciso il 28 settembre 2017 parzialmente a favore del ricorrente, concedendogli un diritto di contatto con la figlia. Oggetto del ricorso dinanzi al Tribunale federale era la regolamentazione della potestà genitoriale, dei contatti personali nonché del mantenimento dei figli e post-matrimoniale.

Legge

Il Tribunale federale ha constatato che il Tribunale superiore ha giustamente attribuito la potestà genitoriale esclusiva alla controparte nel ricorso, poiché tra i genitori sussiste un grave e duraturo conflitto e essi sono incapaci di comunicare in modo continuativo in merito alle questioni riguardanti i figli. Anche la configurazione dei contatti personali tra il padre e la figlia, che inizialmente dovranno…