Fatti
La città di [A.] (ricorrente) aveva stipulato un contratto di locazione con [B.] (resistente) per una casa unifamiliare di 6 stanze. Nell'agosto 2020, la città ha comunicato all'inquilina che a partire da gennaio 2024 sarebbero entrati in vigore obblighi aggiuntivi ai sensi dell'Ordinanza sui principi di locazione degli alloggi comunali (OIB). L'inquilina ha quindi presentato un ricorso chiedendo di dichiarare nulle o abusive le modifiche unilaterali del contratto annunciate.
Il Tribunale delle locazioni e il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo hanno accolto il ricorso dell'inquilina e dichiarato abusiva la notifica di modifica del contratto. Contro questa sentenza, la città di [A.] ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della città di [A.] e annullato la sentenza impugnata. Ha deciso che le modifiche unilaterali del contratto di locazione annunciate dalla città sono legittime.
Il Tribunale federale ha affermato che la clausola sulla sublocazione è conforme alle prescrizioni dell'art. 262 CO e non è abusiva. Anche l'introduzione di disposizioni sull'occupazione degli alloggi è legittima, in quanto risponde a un interesse legittimo della città di ottenere un'occupazione ottimale degli immobili e non è sproporzionata rispetto agli interessi dell'inquilina.
Allo stesso modo, l'introduzione di criteri relativi alla situazione economica e al reddito dell'inquilina è ammissibile, poiché…