Fatti

È pendente nel Canton Berna un procedimento penale contro [A.] . All'inizio del procedimento di appello, il Tribunale superiore del Canton Berna ha comunicato la composizione del tribunale. [A.] ha quindi sostenuto che ricusava il tribunale nella sua attuale composizione per sospetto di parzialità ai sensi dell'art. 56 lett. f CPP o per violazione dell'art. 6 CEDU. Il Tribunale superiore non ha accolto la richiesta di ricusazione e ha posto le spese a carico del rappresentante legale del richiedente.

[A.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e l'accoglimento della richiesta di ricusazione. Ha inoltre chiesto il rinvio della causa all'istanza precedente affinché decida nuovamente con una composizione conforme alla legge, con la ricusazione dei giudici del Tribunale superiore Niklaus, Geiser e Kiener.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha affermato che la richiesta di ricusazione del ricorrente era tardiva. Ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 CPP, una richiesta di ricusazione deve essere presentata senza indugio non appena la parte ha conoscenza del motivo di ricusazione. Il Tribunale superiore aveva già comunicato al ricorrente la composizione del tribunale il 31 maggio 2017 e il 26 settembre 2017. La richiesta di ricusazione del 12 ottobre 2017 era quindi tardiva.

Anche il reclamo del ricorrente secondo cui il Tribunale federale non dispone di un piano di distribuzione degli affari…