Fatti

[A.] (inquilina; ricorrente) è inquilina di un appartamento di 4,5 stanze al 3° piano in via [X.] a [U.] dal 1° luglio 1984. L'appartamento si trova in un complesso di più condomini con un totale di 95 appartamenti, costruito nel 1978 o 1979. Il 24 novembre 2015, la locatrice, la Cassa pensioni [B.] (locatrice, controparte nel ricorso), ha disdetto il contratto di locazione con effetto al 31 marzo 2016. La disdetta è stata motivata dal fatto che tutti gli appartamenti del complesso vengono ristrutturati in modo completo da anni e che i lavori di ristrutturazione devono essere eseguiti a unità libere.

L'inquilina ha contestato la disdetta come invalida/abusiva. Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha accolto parzialmente il ricorso, prorogando il contratto di locazione per la prima volta di due anni fino al 31 marzo 2018 e confermando per il resto la decisione del Tribunale distrettuale.

Legge

Il Tribunale federale afferma che una disdetta ordinaria di un contratto di locazione non richiede particolari motivi di disdetta. In linea di principio, le parti contrattuali sono libere di disdire il rapporto di locazione (a tempo indeterminato) rispettando i termini e le scadenze. L'unico limite è il principio di buona fede: nel caso di locazione di locali ad uso abitativo e commerciale, la disdetta è impugnabile se viola tale principio.

Una disdetta in vista di lavori di ristrutturazione o di risanamento non viola il principio di buona fede se i lavori previsti limitano notevolmente l'ulteriore utilizzo dell'oggetto locato. Tuttavia, se la disdetta si riferisce a un progetto che non è ancora così avanzato da poter valutare se i lavori previsti rendano necessario lo sgombero dell'oggetto locato, essa viola il principio di buona fede.

Nel caso di specie, la controparte nel ricorso ha informato gli inquilini sui lavori di ristrutturazione previsti nel complesso già dal 2011 e ha ristrutturato la maggior parte degli appartamenti entro la fine del 2016. Pertanto, il rimprovero secondo cui al momento della disdetta non esisteva ancora un concetto di…