Fatti

Il ricorrente [A.] ha presentato ricorso contro la decisione del Tribunale superiore del Cantone Argovia, con la quale questo non era entrato nel merito del suo ricorso contro la cancellazione di un procedimento di conciliazione da lui avviato per inosservanza dei termini da parte di entrambe le parti, e aveva respinto il ricorso relativo alla decisione sulle spese del giudice di pace.

Il Tribunale federale non è entrato nel merito del ricorso. Ha motivato tale decisione affermando che il ricorso non soddisfaceva né i requisiti di motivazione per un ricorso sussidiario di diritto costituzionale, né quelli per un ricorso in materia civile. In particolare, il ricorrente non aveva dimostrato in modo sufficientemente giuridico che la cancellazione del procedimento di conciliazione gli avrebbe causato un pregiudizio difficilmente riparabile, condizione necessaria per l'ammissibilità del ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha spiegato che la cancellazione del procedimento di conciliazione per inosservanza dei termini da parte di entrambe le parti, ai sensi dell'art. 206 cpv. 3 CPC, costituisce un caso di cancellazione per sopravvenuta carenza di oggetto ai sensi dell'art. 242 CPC, e rappresenta una decisione procedurale di natura particolare. Un ricorso contro una tale decisione è ammissibile ai sensi dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC solo se la decisione comporta…